Art. 8 bis. Codice dell’amministrazione digitale. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.

Art. 8 bis Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici (1).

 

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita' di connettivita' alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'Agid (2).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettivita' a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalita' determinate dall'AgID.

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(1) Articolo aggiunto dall'articolo 9, comma 2, del Dlgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.