Art. 2 Codice della crisi di impresa. Definizioni.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (1) ;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
[g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;] (2) 
h) "gruppo di imprese": l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;  (3) 
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: [per parti correlate ai fini del presente codice] si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate (4) ;
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi (5) .
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice; (6) 
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro dei revisori legali;
2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa; (7) 
o-bis) « "esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata. (8) 
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza , anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (9) ;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza; (10) 
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
[ u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il procedimento di composizione assistita della crisi ]  (11).

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[1]  Lettera precedentemente modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.  Successivamente  la presente lettera è stata sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs 17 giugno 2022, n. 83. L'articolo 1, comma 1, lettera a),  del D.Lgs  147/2020 è stato abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera a), del D.Lgs 83/2022.
[2] Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[3] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Successivamente  la presente lettera è stata sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs 17 giugno 2022, n. 83.  L'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs  147/2020 è stato abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera a), del D.Lgs 83/2022.
[4] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. 
[5] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[6] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[7] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 17 giungo 2022, n. 83.
[8] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[9]  Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147  e dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[10] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 17 giungo 2022, n. 83.
[11]  Lettera precedentemente modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.  Successivamente  la presente lettera è stata sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.Lgs 17 giugno 2022, n. 83.  L'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs  147/2020 è stato abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera a, del D.Lgs 83/2022.