Art. 35 Codice della crisi di impresa. Morte del debitore.

Art. 35 - Morte del debitore

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario (1) .

2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.

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(1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021, secondo quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo.