Art. 38 Codice della crisi di impresa. Iniziativa del pubblico ministero.

Art. 38 - Iniziativa del pubblico ministero (1)

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
3. Il pubblico ministero puo' intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. (2) 
4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, puo' chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

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[1] Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 
[2] Comma modificato dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.