Art. 6 Codice della crisi di impresa. Prededucibilità dei crediti.

Art. 6 - Prededucibilità dei crediti. (1)

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

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[1] Articolo modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147,poi sostituito dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. L'articolo 2 del D.Lgs 147/2020 è stato abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 83/2022 medesimo.