Art. 8 Codice della crisi di impresa. Durata massima delle misure protettive.

Art. 8 - Durata massima delle misure protettive. (1)

1.  La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

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[1] Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.