Art. 13. Codice della nautica da diporto. Disposizioni transitorie.

Art. 13  Disposizioni transitorie.

 

1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità:

a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;

b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi. (1)

 

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.