Art. 15 ter. Codice della nautica da diporto. Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche (1).

Art. 15 ter  Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche (1).

 

1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:

a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;

b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;

c) il libro unico di bordo.

4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), e' disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.

5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalita' di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.

 

__________________

(1) Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.