Art. 16. Codice della nautica da diporto. Iscrizione di unitą da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria.

Art. 16  Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria.

 

1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto(1).

1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione(2).

1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED)  notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione(3).

 

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(1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.