Art. 17. Codice della nautica da diporto. Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto.

Art. 17  Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto.

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato e' residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione (1) .
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di sessanta giorni (2) .
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione (3) .
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore (4).

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[1] Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
[2] Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 e successivamente dall'articolo 9, comma 9, lettera a), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108.
[3] Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
[4] Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.