Art. 20. Codice della nautica da diporto. Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto (1).

Art. 20  Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto (1).

 

1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda e' allegata:

a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;

b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne sono provviste;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2(2).

1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio (3).

2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19 (4).

 

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(2) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(3) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(4) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.