Art. 24. Codice della nautica da diporto. Rinnovo della licenza di navigazione.

Art. 24  Rinnovo della licenza di navigazione.

1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso [di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero]  di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5  e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto  e del tipo di navigazione autorizzata (1) .
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo per la durata massima di sessanta giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro sessanta giorni dalla presentazione dei documenti (2).

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[1] Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
[2] Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, successivamente modificato dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 12 novembre 2020, n. 160 e da ultimo dall'articolo 9, comma 9, lettera b), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108.