Art. 28. Codice della nautica da diporto. Potenza dei motori.

Art. 28  Potenza dei motori.

 

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti(1).

3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

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(1) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.