Codice della nautica da diporto - Titolo II - Regime amministrativo delle unitą da diporto (Artt. 15-41)
Art. 33. Codice della nautica da diporto. Condizioni per la navigazione temporanea.
Art. 33 – Condizioni per la navigazione temporanea.
1. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità. (1)
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(1) Articolo abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.