Art. 33. Codice della nautica da diporto. Condizioni per la navigazione temporanea.

Art. 33  Condizioni per la navigazione temporanea.

 

1. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.

2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità. (1)

 

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.