Art. 35. Codice della nautica da diporto. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unitą da diporto.

Art. 35  Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto.

1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.