Codice della nautica da diporto - Titolo II - Regime amministrativo delle unitą da diporto (Artt. 15-41)
Art. 35. Codice della nautica da diporto. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unitą da diporto.
Art. 35 – Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto.
1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.