Art. 31 Codice della Privacy. Obblighi di sicurezza.

Art. 31 - Obblighi di sicurezza

[1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.