Art. 45 bis Codice della Privacy. Base giuridica.

Art. 45 bis - Base giuridica (1)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.

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(1) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.