Art. 48 Codice della Privacy. Banche di dati di uffici giudiziari.

Art. 48 - Banche di dati di uffici giudiziari

[1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.