Art. 55 Codice della Privacy. Particolari tecnologie.

Art. 55 - Particolari tecnologie

[1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.