Art. 59 Codice della Privacy. Accesso a documenti amministrativi.e accesso civico.

Art. 59 Accesso a documenti amministrativi e accesso civico (1)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. [Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.] (2)

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (3).

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(1) Rubrica modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(2) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.