Art. 63 Codice della Privacy. Consultazione di atti.
Art. 63 - Consultazione di atti
[1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.] (1)
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(1) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.