Art. 74 Codice della Privacy. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici.

Art. 74 - Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici

[1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata (1).

2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento (2).

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.] (3)

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(1) Comma modificato dall'articolo 58, comma 1, lettera a) della Legge 29 luglio 2010, n. 120.

(2) Comma sostituito dall'articolo 58, comma 1, lettera b) della Legge 29 luglio 2010, n. 120.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.