Art. 77 Codice della Privacy. Modalità particolari.
Art. 77 Modalità particolari (1)
1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.
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(1) Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.