Art. 26. Codice della proprietą industriale. Decadenza.

Art. 26 Decadenza.

 

1. Il marchio decade:

a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo14, comma 2;

c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.