Art. 12. Codice della protezione civile. Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 12  Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita' di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonche' in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuita':

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita' di prevenzione dei rischi , in particolare, per quanto attiene alle attivita' di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali (1);

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali [o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,]  di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione (2);

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale (3);

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali (4).

3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2 nel territorio comunale e' articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalita' di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale [o di ambito], redatto secondo criteri e modalita' da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonche' le modalita' di diffusione ai cittadini (5).

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalita' di protezione civile e' responsabile, altresi':

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita' di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo;

c) del coordinamento delle attivita' di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .

6. Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresi' l'attivita' di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

 

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(1) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.

(2) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.

(3) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.

(4) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 4), del D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.

(5) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), del D.Lgs. 6 febbraio 2020, n.4.