Art. 18. Codice della protezione civile. Pianificazione di protezione civile.

Art. 18  Pianificazione di protezione civile.

 

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali e' l'attivita' di prevenzione non strutturale, basata sulle attivita' di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettivita' delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilita' sociale e con disabilita', in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale [e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata] (1);

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalita' individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

4. Le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalita' di raccordo delle attivita' connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali (2).

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(1) Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.