Art. 4. Codice della protezione civile. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 4  Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.

3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalita' del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati.