Art. 5 Codice della Strada. Regolamentazione della circolazione in generali.

ARTICOLO 5. Regolamentazione della circolazione in generale.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2 (1).

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi (3).

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. [Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.] (3)

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(1) Comma modificato, prima, dall'art. 3, c. 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e, poi, dall'art. 17, c. 1, lett. b), D.Lgs 15 gennaio 2002, n. 9, con effetto dalla data indicata nell'art. 19, D.Lgs. n. 9/2002 cit., prorogata al 30 giugno 2003 dall'art. 10, c. 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, conv., con modif., in L. 27 dicembre 2002, n. 284.

(2) Comma modificato dall'art. 17, c. 1, lett. b), D.Lgs 15 gennaio 2002, n. 9, con effetto dalla data indicata nell'art. 19, D.Lgs. n. 9/2002 cit., prorogata al 30 giugno 2003 dall'art. 10, c. 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, conv., con modif., in L. 27 dicembre 2002, n. 284.

(3) Comma modificato dall'art. 2268, c. 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.