Art. 10 bis. Codice delle assicurazioni private. Utilizzo delle informazioni riservate (1).
Art. 10 bis – Utilizzo delle informazioni riservate (1).
1. L'IVASS puo' utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalita':
a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita', al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;
b) irrogazione delle sanzioni;
c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.
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(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.