Art. 10. Codice delle assicurazioni private. Segreto d'ufficio (1).

Art. 10 – Segreto d'ufficio (1).

 

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'IVASS in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente (2).

2. I dipendenti dell'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'IVASS tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio (3).

3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorita' se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione (4).

4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio (5).

5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti (6).

6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'IVASS, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti (7).

7. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorita' di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorita' che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato accordato (8).

7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'IVASS puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (9).

8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea. (10)

9. L'IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7 (11).

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera c) del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(7) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(8) Comma modificato dall'articolo 5, comma 4, lettera a), del DLgs. 30 luglio 2012, n. 130 e successivamente dall'articolo 1, comma 9, lettera d), e comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(9) Comma inserito dall'articolo 5, comma 4, lettera b), del DLgs. 30 luglio 2012, n. 130 e successivamente dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(10) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(11) Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e successivamente dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.