Art. 17. Codice delle assicurazioni private. Procedura per l'accesso in regime di stabilimento.

Art. 17 – Procedura per l'accesso in regime di stabilimento.

 

1. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa, per l'insieme delle sue attivita', copre il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformita' agli articoli 45-bis e 47-ter (1).

2. L'IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 76 (2).

3. L'IVASS informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2 (3).

4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall''IVASS la comunicazione di cui all'articolo 16. L'IVASS trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi (4).

5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, [comma 1,] deve informarne l'IVASS e l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato. L'IVASS trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante entro il medesimo termine (5).

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(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 14, lettera a), e comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 14, lettera b), e comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 14, lettera c), e comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 14, lettera d), e comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.