Art. 18. Codice delle assicurazioni private. Attivitą in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro.

Art. 18 – Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro.

 

 

1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS (1).

2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'IVASS (2).

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(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.