Art. 25. Codice delle assicurazioni private. Rappresentante per la gestione dei sinistri.

Art. 25 – Rappresentante per la gestione dei sinistri.

 

1. L'impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto (1).

2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica [ e non può svolgere per conto dell'impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione] (2).

3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.

5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

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(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 19, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(2) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.