Art. 27. Codice delle assicurazioni private. Rispetto delle norme di interesse generale.

Art. 27 – Rispetto delle norme di interesse generale.

1. L'impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (1).

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(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 21, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.