Art. 4. Codice delle assicurazioni private. Ministro dello sviluppo economico.

Art. 4 – Ministro dello sviluppo economico.

1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo (1).

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(1) Articolo modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.