Art. 5. Codice delle assicurazioni private. Autoritą di vigilanza.

Art. 5 – Autorità di vigilanza.

 

1. L'IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice (1).

1-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo (2).

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilita' dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi (3).

2. L'IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione (4) (5).

3. L'IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa (6).

4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario (7).

5. L'ordinamento dell'IVASS e' disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo (8).

5-bis. L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (9).

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(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(2) Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DLgs. 30 luglio 2012, n.130 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(3) Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DLgs. 30 luglio 2012, n.130 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(4) Il regolamento di cui al presente comma è stato emanato con Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(6) Comma abrogato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del DLgs. 30 luglio 2012, n.130.

(7) Comma modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(8) Vedi l’articolo 13, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Comma successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.