Art. 16 ter. Codice delle comunicazioni elettroniche. Attuazione e controllo (1) (2).

Art. 16 ter – Attuazione e controllo (1) (2).

1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  (3) .

2. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorita', le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrita' dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonche';

b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorita' [, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico,] o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica (4) .

3. Il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di indagare i casi di mancata conformita' nonche' i loro effetti sulla sicurezza e l'integrita' delle reti.

4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell'Autorita', il mancato rispetto degli articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12 (5).

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[1] Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70. 

[2]  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente articolo vedi l'articolo  2 del D.M. 12 dicembre 2018.

[3] Comma modificato dall'articolo 16, comma 14, lettera b), del D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109.

[4] Lettera modificata dall'articolo 16, comma 14, lettera c), del D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109.

[5] A norma dell'articolo 16, comma 14, lettera a), del D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109., al presente articolo, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.