Art. 18. Codice delle comunicazioni elettroniche. Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati (1).

Art. 18 – Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati (1).

1. L'Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate "le raccomandazioni", e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.