Art. 29. Codice delle comunicazioni elettroniche. Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio.

Art. 29 – Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio.

 

1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorita', tra l'altro (1):

a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;

b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articoli 11 (2);

c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni (3);

d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;

e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.

2. L'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti.

3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorita'. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice (4).

4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.

5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.

6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita' all'articolo 14-ter (5).

7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro dello sviluppo economico la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara (6).

 

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(1) Alinea sostituito dall'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

(2) Lettera modificata dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

(4) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

(5) Comma sostituito dall'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

(6) Comma modificato dall'articolo 25, comma 6, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70. In riferimento alla costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dal presente comma, vedi anche il D.P.C.M. 10 giugno 2011.