Art.11. Codice delle pari opportunità. Collegio istruttorio e segreteria tecnica.

Art. 11 – Collegio istruttorio e segreteria tecnica.

 

1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 8e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 8, che lo presiede;

b) un magistrato designato dal Ministero della giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di legittimità o di merito;

c) un dirigente o un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (1);

c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2);

c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (3);

d) gli esperti di cui all'articolo 8, comma 3, let-tera a);

e) la consigliera o il consigliere di parità di cui all'articolo 12.

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b), c), c-bis) e c-ter) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 8, possono essere elevati a due (4).

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato.

4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni, nonché avvalersi di collaborazioni esterne:

a) per l'effettuazione di studi e ricerche;

b) per attività funzionali all'esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera d). (5)

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(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1), del Dlgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

(2) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 2), del Dlgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

(3) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 2), del Dlgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 3), del Dlgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

(5) Articolo abrogato dall'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.