Art.18. Codice delle pari opportunità. Fondo per l'attivita' delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parita' (1) (2).

Art. 18 – Fondo per l'attivita' delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parita' (1) (2).

 

1. Il Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' nazionali, effettivi e supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le spese relative alle attivita' della consigliera o del consigliere nazionale di parita', le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennita', differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1.».

2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nel limite complessivo di 140.000 euro per tale anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(1) A norma dell'articolo 1, comma 218, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', di cui al presente articolo e' rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014.

(2) Articolo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del Dlgs. 25 gennaio 2010, n. 5 e successivamente sostituito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.