Art.20. Codice delle pari opportunità. Relazione al Parlamento (1).

Art. 20 – Relazione al Parlamento (1).

1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto (2).

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[1] Articolo sostituito dall'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
[2] Comma sostituito dall'articolo 1, della Legge 5 novembre 2021, n. 162.