Art.39. Codice delle pari opportunità. Ricorso in via d'urgenza.

Art. 39 – Ricorso in via d'urgenza.

1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38 (1).

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(1) Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.