Art.5. Codice delle pari opportunità. Ufficio di Presidenza della Commissione.

Art. 5 – Ufficio di Presidenza della Commissione.

 

1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, fra i componenti della Commissione vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, che lo presiede, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento (1).

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n.115.