Art. 34 Codice deontologico forense. Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso.
ARTICOLO 34 Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso
1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.