Art. 39 Codice deontologico forense. Rapporti con i collaboratori dello studio.

ARTICOLO 39 Rapporti con i collaboratori dello studio

1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.