Art. 6 Codice deontologico forense. Dovere di evitare incompatibilitą.

ARTICOLO 6 Dovere di evitare incompatibilità

1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.