Art. 7 Codice deontologico forense. Responsabilitą disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti.
ARTICOLO 7 Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti
L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.