Art. 38. Codice di giustizia contabile. Forma dei provvedimenti in generale.

Art. 38 – Forma dei provvedimenti in generale.

 

1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

3. Dei provvedimenti collegiali puo', se uno dei componenti l'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o piu' dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell'ufficio.