Art. 11. Codice di giustizia contabile. Sezioni giurisdizionali di appello.

Art. 11 – Sezioni giurisdizionali di appello.

 

1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilita' pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse e' assegnato un numero di magistrati determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza(1).

3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.

4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresi' sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.

5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello (2).

6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita' pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:

a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali;

b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT;

c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;

d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;

e) nelle materie di contabilita' pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;

f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello (3).

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(1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(2) Comma sostituito dall'aricolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(3) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.